DICHIARAZIONE DI GIACENZA
Come ogni anno è obbligatorio presentare la dichiarazione di giacenza per tutte le persone fisiche e giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2024; è tuttavia possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza alla data del 31 luglio. Sono invece esonerati: i consumatori privati, i rivenditori al minuto che esercitano un’attività che prevede la vendita al consumatore di piccoli quantitativi, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 Hl.
Per la compilazione della dichiarazione di giacenza è possibile utilizzare la procedura interna all’applicativo della gestione del registro telematico oppure la consueta procedura di presentazione delle dichiarazioni tramite gli uffici del CAA Confagricoltura; si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 10 settembre 2024.
Gli interessati sono invitati a prendere contatto con i nostri uffici per la predisposizione della dichiarazione.
AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETO
Con determinazione dirigenziale n. 8818 del 13.08.2024 sono state concesse le autorizzazioni per nuovo impianto di vigneti richieste per l’annualità 2024. Le richieste presentate per complessivi 65,2413 ettari, risultando inferiori al plafond regionale disponibile per l’annualità 2024, sono state concesse ai richiedenti per una percentuale pari al 100% di quanto richiesto; i produttori beneficiari delle autorizzazioni concesse con il suddetto atto non possono rinunciare alle stesse senza incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 69 della n. 238/2016 sopra richiamata, in quanto le autorizzazioni sono state concesse per una superficie superiore al 50% della superficie richiesta; le autorizzazioni concesse sono registrate sul portale SIAN hanno validità di 3 anni con scadenza al 14.08.2027; la pubblicazione dell’atto di concessione n. 8818/2024 nel Bollettino Ufficiale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie della concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti, come stabilito dal D.M. n. 649010/23. Pertanto non saranno effettuate comunicazioni individuali ai beneficiari.
ARRICCHIMENTO MOSTI VENDEMMIA 2024
Si informa che con determinazione dirigenziale n. 8760 del 9.08.2024, rettificata dalla D.D. n. 8817 del 13.08.2024, è stato autorizzato, per la campagna vitivinicola 2024/2025, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui al Reg. (CE) n. 1308/2013, fino ad un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, ottenuti da uve idonee alla coltivazione raccolte nella Regione Umbria destinati a diventare:
– vini, ivi compresi i vini con l’indicazione dell’annata e della varietà di uva,
– vini a Indicazione Geografica Protetta di seguito elencati: Allerona, Bettona, Cannara, Narni, Spello, Umbria;
– vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito elencati: Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Lago Di Corbara, Montefalco, Montefalco Sagrantino, Orvieto, Rosso Orvietano, Spoleto, Todi, Torgiano, Torgiano Rosso Riserva, per tutte le tipologie e sottozone previste dagli specifici disciplinari di produzione, nonché delle partite per l’elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
MODIFICA TEMPORANEA DISCIPLINARE DOP “ORVIETO”
Con Decreto del MASAF è stata approvata una modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Orvieto”; all’articolo 6, comma 1 del disciplinare di produzione, il valore del titolo alcolometrico volumico totale minimo della sola tipologia “Orvieto”, indicato a 11,50%, vol. è diminuito a 10,00% vol.