L’ Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) ha predisposto una nota per precisare le modalità di convalida e trasmissione, tramite PEC, degli MVV, predisposti e numerati dall’operatore, utilizzati per il trasporto dei sottoprodotti della vinificazione.
L’ICQRF ribadisce che nel trasporto nazionale dei sottoprodotti, il documento MVV, se predisposto e numerato dall’operatore deve essere convalidato ed informa che per effettuare regolarmente le operazioni di convalida e trasmissione del documento MVV deve essere utilizzato il codice univoco PEC MVV-DAV-02.
Inoltre, utilizzando il codice suindicato si assolve anche all’adempimento della trasmissione del documento.
Ricorda, infine, che non è richiesto l’emissione del documento vitivinicolo qualora si effettui il ritiro sotto controllo per i produttori esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti, o si utilizzi la bolletta di consegna (MVV prestampato e prenumerato da tipografie autorizzate – da non convalidare) per scortare il trasporto nazionale di vinacce e fecce verso le distillerie.
Vino. Precisazioni per documenti di accompagnamento dei sottoprodotti della vinificazione.
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