Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 32/2021, in sostituzione del D.Lvo 194/2008, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare (alimenti, materiali e oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere animale e immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari).
Le tariffe indicate dal Decreto e la comunicazione prevista entro il 31 gennaio 2022 non si applicano agli operatori della produzione primaria (tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione) ed operazioni associate (trasporto).
Le attività indicate nell’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, sono invece soggette al pagamento di tariffe forfettarie annue calcolate in base al rischio (nella tabella sono elencate la maggior parte delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli) nel caso sia commercializzata all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da uno o più attività di cui alla suddetta tabella. Entro il 31 gennaio 2022 le suddette attività devono inviare all’Azienda sanitaria locale la specifica autodichiarazione prevista dallo stesso decreto, riportante le informazioni riferite all’anno solare precedente, con la quale attestano l’assoggettabilità o meno alla tariffa prevista.
D.-LGS-n.-32_2021.pdf
ALLEGATO-A.pdf
Modulo 6_AUTODICHIARAZIONE