In riferimento alla DD 10921 del 16/10/2024, la Regione Umbria chiede di indicare nel Modello ALLEGATO A le date del periodo di fermo invernale di 90 giorni consecutivi, compreso tra l’01/11 e il 28/02, nel quale in base alla tipologia di refluo zootecnico non verrà effettuato lo spandimento. Si ricorda che per i liquami ed assimilati il numero dei giorni consecutivi di divieto di spandimento può variare da 90 a 120 in base alla coltura, come riportato in tabella.
Tale modello va compilato con i dati anagrafici dell’azienda e, una volta riportate le date di divieto di spandimento nell’apposita tabella, va firmato ed inoltrato al proprio tecnico di riferimento entro il 28/10/2024.
Le aziende che non invieranno tale comunicazione nei tempi sopra indicati, da DGR 48/2024 dovranno rispettare il periodo di divieto di spandimento dei 90 giorni consecutivi a partire dal 1° dicembre e fino al 28 febbraio.
Per quanto riguarda le concimazioni azotate effettuate con concime chimico, verrà indicata la data di fermo dei 90 giorni consecutivi dal 01/11 al 01/02 per tutte le aziende senza necessità di ricevere il Modello compilato da ogni singola ditta, così da poter permettere la consueta concimazione chimica delle colture autunno vernine già dal 02/02.
DGR 48-2024
DD N. 10921 del 16.10.2024
ALLEGATO A _MODELLO COMUNICAZIONE