Legge n. 238/2016, art. 39, comma 2. Riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C. Orvieto e Orvieto Classico e della resa massima di uva ad ettaro per la vendemmia 2017
Con D.D. del 2 agosto 2017, n. 7959 è stata accolta la richiesta del Consorzio di Tutela Vini Orvieto:
1. di stabilire, ai sensi della legge n. 238/2016, art. 39, comma 2, che per la vendemmia 2017 la quantità massima di vino classificabile come DOC Orvieto e Orvieto Classico è ridotta da 77 hl/ha a 59,50 hl/ha, corrispondente ad una
resa massima di uva classificabile per le medesime denominazioni pari a 85 q.li per ettaro;
2. di stabilire che la riduzione delle rese di cui al punto 1 riguarda tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione, ad eccezione della tipologia “Superiore”, mentre rimangono inalterate le rese delle tipologie “Vendemmia
Tardiva” e “Muffa Nobile”;
3. di stabilire, fermo restano il limite massimo di produzione totale di uva ad ettaro previsto dal disciplinare di produzione, che i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vini DOC Orvieto e Orvieto
Classico, possono essere destinati alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente;