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Reg (UE) n. 1308/13 – Arricchimento vini Regione Umbria – Vendemmia 2017

Con determinazione dirigenziale n. 8582 del 25.08.17 di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, è stato autorizzato, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13 e della legge n. 238/16, art. 10, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2017 fino ad un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini ottenuti da uve idonee alla coltivazione raccolte nella Regione Umbria, destinati a diventare:

–          vini, ivi compresi i vini con l’indicazione dell’annata e della varietà di uva,

–          tutti i vini a Indicazione Geografica Protetta della Regione Umbria,

–          tutti i vini a Denominazione di Origine Protetta della Regione Umbria,

per tutte le tipologie e sottozone previste dagli specifici disciplinari di produzione, nonché delle partite per l’elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

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