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PRECURSORI DI ESPLOSIVI, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO, ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO

Il 1° febbraio 2021 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi: in caso di acquisto di prodotti soggetti a restrizioni (cioè nitrato di ammonio e acido nitrico, nitrato di calcio, Nitrato di potassio, Calcio ammonio), l’utilizzatore professionale dovrà compilare un modello denominato “dichiarazione cliente” al momento dell’acquisto.

Questa verifica non è necessaria se è stata già effettuata nell’arco di un anno e la nuova transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti.

L’operatore economico (il rivenditore) valuta se l’uso previsto è compatibile con l’attività professionale del potenziale cliente e può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso di tali prodotti ed è tenuto a segnalare all’autorità entro 24 ore le transazioni sospette o i tentativi di transazione; inoltra valuta se il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

  • non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
  • sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
  • intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
  • è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
  • insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti

Nel Regolamento, inoltre, vengono fornite delle raccomandazioni relative alla sicurezza nelle aree di immagazzinamento per gli utilizzatori professionali (ovvero le aziende agricole), facendo riferimento al Capo I – Protezione da agenti chimici del Titolo IX – sostanze pericolose del D.lgs. 81/08 e alla prevenzione incendi del D.lgs. 151/2011, tra cui:

  • controllare l’accesso ai loro locali;
  • limitare e controllare l’accesso di altre persone (visitatori e contraenti) ai locali in cui sono immagazzinati precursori di esplosivi disciplinati;
  • disporre di regole scritte sull’immagazzinamento sicuro e procedure sicure, che si applichino ai precursori di esplosivi disciplinati, come ad esempio sottoporre a controlli le persone e le società che visitano i loro locali;
  • tenere registri dei visitatori che si recano nei locali in cui sono immagazzinati precursori di esplosivi.

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