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MINISTERO DEL TURISMO: ASSEGNAZIONE DEL CIN PER LE LOCAZIONI TURISTICHE

Si informa che è stato pubblicato l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, comprese quelle relative all’acquisizione del CIN, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

L’articolo 13-ter del Decreto-legge n. 145 del 2023 impone l’obbligo di ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche, le locazioni brevi e le strutture turistico-ricettive. Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo per garantire trasparenza e contrastare l’irregolarità nel settore. Il CIN può essere richiesto accedendo alla piattaforma (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) tramite SPID o CIE, e completare l’istanza dopo aver verificato i dati relativi alla tua struttura o locazione. I termini per richiedere il CIN come specificato decorrono 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso che attesta l’entrata in funzione della BDSR. Nelle FAQ dedicate sono elencate le diverse tempistiche di richiesta del CIN anche in relazione al possesso del CIR (codice identificativo regionale o provinciale) sia nel caso sia stato ottenuto prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN (120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso), sia successivamente (30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale).

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere esposto e utilizzato nei seguenti modi:

  1. All’esterno della struttura: Il CIN deve essere visibilmente esposto all’esterno dello stabile in cui è situato l’immobile o la struttura turistico-ricettiva.
  2. Negli annunci pubblicitari: Il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato, sia online che offline, riguardante la locazione turistica o la struttura ricettiva.
  3. Siti di intermediazione: Chiunque gestisca portali telematici o attività di intermediazione immobiliare deve includere il CIN negli annunci relativi alle unità immobiliari destinate alla locazione turistica o alla struttura ricettiva.

L’omessa esposizione o indicazione del CIN può comportare sanzioni amministrative.

Per ulteriori informazioni

Matteo Martelloni
333 4894004
agriturist.umbria@confagricoltura.it

FAQ fornite dal Ministero https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

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