La Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 3 istituisce il “Banco della terra”, come elenco dei terreni agricoli e agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, pubblici e/o privati, idonei e disponibili per operazioni di locazione o concessione. Inoltre la Giunta Regionale adotta il regolamento di attuazione della legge per disciplinarne le procedure amministrative di assegnazione e di pubblicizzazione.
La medesima legge all’art. 11, promuove la destinazione, da parte dei comuni, di terreni comunali ricadenti in aree urbane e periurbane (terreni agricoli inutilizzati, aree dismesse, aree a verde pubblico e assimilate) ad orti sociali.
In fine al Capo III, la suddetta LR, in osservanza a quanto previsto dal Reg. CE 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare) detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.
La medesima legge all’art. 11, promuove la destinazione, da parte dei comuni, di terreni comunali ricadenti in aree urbane e periurbane (terreni agricoli inutilizzati, aree dismesse, aree a verde pubblico e assimilate) ad orti sociali.
In fine al Capo III, la suddetta LR, in osservanza a quanto previsto dal Reg. CE 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare) detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.
Si allega documento completo