Pubblicato in G.U. il Decreto 29 dicembre 2023 inerente gli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall’ISMEA.
Con il suddetto Decreto sono stati definiti i criteri e le modalità degli interventi finanziari dell’ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo Decreto quelli relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle specificità settoriali e dei regimi di aiuto.
Il citato Decreto si compone di due “Capi” uno dedicato agli interventi finanziari a “condizioni agevolate”, l’altro a “condizioni di mercato”.
Per entrambi gli interventi in parola possono beneficiare:
- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
- le società di capitale partecipate al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
- le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole ex art. 32, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986;
Più precisamente, per quanto riguarda gli Interventi finanziari a Condizioni Agevolate, trattasi di finanziamenti ipotecari agevolati per gli investimenti delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica.
- I finanziamenti sono di durata massima di 15 anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino ad un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
- Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni debitamente compilata.
- Il procedimento istruttorio deve essere concluso, da parte dell’ISMEA, entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa il suddetto termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.
- Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
- I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell’investimento da realizzare.
- La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento agevolato.
- I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo la data del loro completamento e comunque fino all’estinzione del finanziamento agevolato. La sede operativa dell’impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all’estinzione del finanziamento agevolato. La violazione di tali disposizioni è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
- L’ISMEA controlla, per l’intera durata dell’intervento agevolato, l’esecuzione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto.
Relativamente agli Interventi finanziari a condizioni di mercato, tramite essi l’ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti partecipativi, finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende, di imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica.
- Gli interventi a condizioni di mercato sono compresi tra un minimo di 2 milioni ed un massimo di 20 milioni di euro.
- I Rapporti tra l’ISMEA e ogni società partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l’attuazione del progetto.
- Una volta completata l’istruttoria di ciascun progetto, l’ISMEA ne delibera l’approvazione e stipula gli accordi di cui al punto precedente.
- L’ISMEA controlla l’esecuzione dell’intervento per l’intera durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato e autorizzato, anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la società destinataria dell’intervento finanziario a condizioni di mercato.
Ai fini della operatività della misura agevolativa in parola è necessario attendere, da parte dell’ISMEA, lo schema delle Istruzioni applicative del Decreto in commento, volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati (ex art. 12 del DM 29 Dicembre 2023).
Per info:
Alessandro Torricelli
alessandro.torricelli@confagricolturaumbria.it