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L’agricoltore

Imposte e tasse – Trattamento fiscale del percorso benessere in capo all’agriturismo

In base all’art. 2, della L. 96/2006, Legge sull’agriturismo, “per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. …. attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. È necessario, quindi, un nesso tra l’attività agricola principale e l’attività agrituristica connessa.

Sono inoltre considerate agrituristiche, le attività dirette ad “organizzare attività ricreative, culturali, didattiche … finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

 

Ciò premesso, deve rilevarsi, che l’attività di centro benessere non può considerarsi un’attività agrituristica, ovvero non può essere considerata un’attività svolta dall’imprenditore agricolo nell’esercizio della sua attività. La giurisprudenza peraltro ha chiarito che, per l’attività estetica, occorrono anche i requisiti professionali specifici, anche se accessoria ad una principale (Cass. Civ. 2008).

 

Ne deriva, pertanto, che la sola messa a disposizione degli ospiti di un centro benessere, non integra i requisiti richiesti dalla normativa su richiamata, ma configura un’operazione diversa, il cui compenso sarà tassato secondo le regole del reddito d’impresa, a norma dell’art. 55 del Tuir, e dell’IVA ordinaria (Iva a debito/Iva a credito).  In tale ipotesi, l’agriturismo in regime forfettario (art. 5 L. n. 413/91), dovrà adottare una contabilità separata, a norma dell’art. 36 del Dpr. n. 633/72.

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