L’Agenzia delle Dogane con D.lgs. n. 504/95, art. 25, commi 2 e 4 configurava gli impianti minori., tra cui ricadevano quelli ad uso agricolo, nell’ambito di applicazione, quindi con obblighi di comunicazione attività e alla tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate.
Dopo una serie di iniziative prese sia a livello centrale che a livello territoriale dalla Confagricoltura per sensibilizzare le Amministrazioni competenti ad escludere dall’obbligo i prodotti energetici denaturati come nel caso del gasolio agricolo, è stato chiarito dalla stessa Agenzia quanto segue:
“Con riguardo ai depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti energetici denaturati, a conferma di quanto chiarito dalla circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 circa l’esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’art. 25, comma 2, del TUA, si segnala che gli esercenti depositi minori dei medesimi prodotti non sono soggetti ad obbligo di comunicazione.
Stessa esclusione vale per gli esercenti impianti minori che detengono i prodotti energetici denaturati che alimentano macchine permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavori agricoli: le condizioni di consumo previste dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare; tenuta del libretto di controllo; dichiarazione di avvenuto impiego nell’uso agevolato) nonché l’acquisizione bimestrale da parte degli Uffici di ADM degli elenchi nominativi degli utenti ammessi all’agevolazione, trasmessi dalla competente autorità amministrativa, soddisfano la finalità di censimento degli operatori perseguita dalla novella intervenuta.
Per le medesime motivazioni, l’esclusione trova applicazione anche nei confronti degli esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell’impresa adibite a lavorazioni agricole.”
In relazione a quanto suddetto ne consegue che gli stessi soggetti sono esonerati anche dalla tenuta del registro di carico e scarico semplificato