Tutti gli operatori sono tenuti ad eseguire la registrazione dei prodotti trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo
Pubblicato sul sito del Masaf il decreto che concerne l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale di cui ai commi da 139 a 142 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come modificati dall’articolo 4 bis del Decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con Legge 12 luglio 2024 n. 101, che attua il registro comunemente denominato “Granaio d’Italia”, per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.
Tutti gli operatori sono tenuti ad effettuare la registrazione dei prodotti trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. Gli operatori devono registrare sul portale SIAN, in forma cumulativa e aggregata, anche per il tramite del CAA, le operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:
- 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- 80 tonnellate annue per il mais;
- 40 tonnellate annue per l’orzo;
- 60 tonnellate annue per il sorgo;
- 30 tonnellate annue per l’avena;
- 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:
- le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi;
- gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
- tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
- i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione;
- i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
I produttori quindi obbligati. da una prima lettura del DM, sarebbero i cerealicoltori che dopo la raccolta stoccano nel proprio magazzino aziendale i cerali raccolti.
A partire dal 1° marzo 2025, i produttori obbligati che non effettuano la comunicazione entro i termini stabiliti sono soggetti a sanzione che varia da 500 a 4.000 euro.
Significative alcune semplificazioni chieste e ottenute da Confagricoltura: cadenza trimestrale delle rilevazioni ed esenzione dei quantitativi al di sotto di determinate soglie diverse da prodotto a prodotto, esclusione degli allevamenti dall’obbligo di registrazione e delle produzioni consegnate subito dopo la trebbiatura a strutture private o associative.
GLI UFFICI DI CONFAGRICOLTURA UMBRIA SONO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI