Il Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020, cosiddetto “decreto liquidità”, tra le altre cose è intervenuto, seppur marginalmente, anche in materia di lavoro. Infatti, l’art.41, ai commi 1 e 2, estende la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria, alla CISOA, nonché alla cassa integrazione in deroga per COVID 19, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Come si ricorderà, in base al decreto-legge n. 18/202, tali misure erano applicabili solo ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che le domande di cassa integrazione in deroga per COVID–19 sono esenti dall’imposta di bollo. La Regione dell’Umbria, che gestisce le domande di cassa integrazione in deroga, ha recepito tale previsione, affermando che le domande presentate dal 9 aprile in poi, sono esenti dal bollo.
Inoltre, la Regione dell’Umbria, viste le circolari INPS 47/2020 e 49/2020, ha rivisto le sue determinazioni, eliminando l’incompatibilità tra la cassa integrazione in deroga e l’indennità UNA TANTUM di 600,00 EURO, prevista all’art.30 del DL 18/2020, per gli operai agricoli a tempo determinato. Ricordiamo che a detta indennità possono accedere gli OTD che nell’anno 2019 hanno lavorato per almeno 50 giornate.
Coronavirus, cassa integrazione per dipendenti agricoli – Ulteriori disposizioni
CONDIVIDI:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin