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CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19, OBBLIGO DAL 15 OTTOBRE – AGGIORNAMENTI

Entro il 15 ottobre 2021, data di entrata in vigore dell’obbligo deve essere adottato un modello organizzativo per la verifica della certificazione verde COVID19: si tratta di un documento che, a sensi del decreto-legge n. 127/2021, deve essere adottato dai datori di lavoro agricolo per definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche da effettuare e per individuare i soggetti incaricati del controllo e dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno, a fini probatori, attribuirgli una data certa, ad esempio attraverso l’invio di una pec (anche a se stessi).

Si ricorda che in caso di mancata adozione di apposite misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400 a 1.000 euro (pari a quella prevista dall’art. 4, c. 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020, per il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-COVID).

Inoltre, il datore di lavoro deve formalmente comunicare ai soggetti individuati per l’effettuazione dei controlli l’attribuzione dell’incarico, fornendo indicazioni puntuali sulle modalità con cui deve essere svolta tale attività, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.

Si sottolinea l’opportunità di incaricare dell’adempimento preferibilmente soggetti che già svolgono, in relazione alla loro qualifica, mansioni compatibili con le verifiche da effettuare (es. personale amministrativo che si occupa di risorse umane, operai capi squadra, tecnici aziendali che coordinano i lavori, etc.).

Naturalmente può essere deputato al controllo anche il datore di lavoro stesso.

Infine il datore di lavoro deve informare tutti i soggetti che sono sottoposti all’obbligo di green pass relativamente alle modalità e finalità del trattamento dei dati effettuato in occasione delle attività di controllo della certificazione, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. L’informativa deve essere semplicemente portata a conoscenza degli interessati (es. tramite affissione in bacheca presso la sede aziendale, invio tramite e-mail o WhatsApp, etc.) senza che ci sia necessità di controfirma per presa visione.

Per poter venire incontro alla corretta gestione della procedura, si inviano bozze dei documenti suddetti.

Si fa presente, inoltre, al momento in cui scriviamo non risultano ancora pubblicate le preannunciate linee guida del Governo per un’omogenea definizione delle modalità organizzative da adottare ai fini del controllo della certificazione verde COVID19.

Tale provvedimento, previsto in verità per l’applicazione dell’obbligo nei luoghi di lavoro pubblico, è atteso anche da tutti gli operatori del settore privato per i chiarimenti che potrà fornire in merito alla portata di alcune prescrizioni della norma (es. verifica a campione) che sono regolamentate alla medesima stregua sia per il settore pubblico che per quello privato.

Da ultimo si rende noto che nel decreto-legge n. 139/2021 (cd. D.L. “capienze”), pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 241 dell’8/10/2021 è stata apportata (art. 3) un’ulteriore modifica al decreto legge n. 52/2021, con l’aggiunta dell’articolo  9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro), nel quale si prevede che “In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

Viene in sostanza riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di richiedere preventivamente ai lavoratori se dispongono o meno del green pass, al fine di soddisfare specifiche esigenze organizzative.

CI riserviamo di tornare sull’argomento appena saranno emanate le preannunciate linee guida, porgiamo cordiali saluti.

Per maggiori informazioni contattare Andrea Stortini

andrea.stortini@confagricolturaumbria.it 
075 5970731

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

 

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