Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti; in particolare, l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti, a condizione che questi non siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, né componenti di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, ed a condizione che siano in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
Si evidenzia che l’erogazione del bonus in questione per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, ai quali verrà erogato direttamente dall’INPS (per informazioni, i dipendenti potranno rivolgersi agli uffici del nostro Patronato). Infatti, una delle questioni più controverse riguardava il pagamento diretto (o meno) da parte dell’INPS del bonus di 200 agli OTD titolari di disoccupazione agricola per il 2021 che, a causa di una formulazione infelice della norma di riferimento, era stata messa in dubbio dallo stesso Istituto, tanto che l’INPS, in un primo momento, era orientato a prevedere che l’erogazione del bonus fosse a carico del datore di lavoro. Questo orientamento dell’INPS è stato da noi fortemente contrastato, attraverso una serie di azioni nei confronti dell’Istituto e dei Ministeri del Lavoro e dell’Agricoltura finalizzati a sostenere la nostra tesi interpretativa, e cioè che il bonus di 200 euro deve essere sempre erogato dall’Inps agli OTD. La nostra pressante e tempestiva azione ha portato ad un cambio di orientamento e si ritrova già nella “premessa” alla circolare INPS, dove viene precisato che l’erogazione del bonus “per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato”. In sostanza – come suggerito e richiesto dalla Confederazione – l’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato. Il bonus, dunque, sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nel mese di ottobre 2022.
Come già detto, il bonus deve essere riconosciuto con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 erogata ad agosto, e verrà recuperato, tramite compensazione, con le relative denunce contributive.
La norma, inoltre prevede che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore.
Gli uffici paghe e di Patronato di Confagricoltura Umbria rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.