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ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013 SOSTEGNO ACCOPPIATO. REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI IN BDN – CAMPAGNA 2021

Il Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti.

In particolare, l’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/520 stabilisce che “Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi”.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 allegata alla presente circolare, ha precisato, tra l’altro, che “per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all’articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento”.

Alla luce della sopra citata normativa regolamentare, a partire dal 21 aprile 2021, le informazioni relative ai movimenti e alle nascite dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento.

Si precisa che le registrazioni in questione possono essere eseguite sia dall’allevatore in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. In tale ultimo caso, la registrazione in BDN dell’evento deve comunque essere eseguita nel termine perentorio di sette giorni dall’evento.

Il mancato rispetto delle tempistiche in questione comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465.

La disciplina specifica relativa all’aggiornamento delle procedure di verifica delle tempistiche di identificazione e registrazione da parte degli Organismi pagatori sarà contenuta nella circolare di campagna che sarà adottata.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE DELLA COMMISSIONE 2021 /520 
NOTA MINISTRO DELLA SALUTE  20.04.21

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