Il disegno di legge di bilancio 2021, approvato in via definitiva dal Senato il 30 dicembre, prevede diversi interventi specifici in materia di agricoltura.
In particolare:
- l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (comma 33);
- l’esenzione IRPEF, per l’anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare, che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (comma 38);
- la previsione, che per l’anno 2021, non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (comma 41);
- la proroga, al 2021, della possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’assoggettamento ad IVA al 10 per cento delle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto (commi 39 e 40);
- l’incremento di 70 milioni di euro, per l’anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (comma 130);
- l’istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021. La stessa disposizione prevede che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo (commi 128 e 129);
- l’istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 134 e 135);
- il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo nazionale per la suinicoltura, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale (commi 136 e 137);
- l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio), con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 138 e 139);
- la previsione, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, dell’obbligo di registrare su un apposito registro elettronico – istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) – tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue (commi 140-143);
- lo stanziamento di risorse per l’erogazione, nel 2021, dell’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare, è previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2021 – a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione – per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e lo stanziamento di 7 milioni di euro per il 2021 – a valere sul medesimo Fondo – per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, in favore degli stessi soggetti nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio (commi 282 e 283);
- il riconoscimento – nel limite di spesa di 31,1 milioni di euro di euro per il 2021 – di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (commi 315-319);
- il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (comma 375);
- l’incremento di 3 milioni di euro, per il 2021, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 570);
- la previsione, in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse – di cui al decreto-legge n. 194 del 2009 – nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate – esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura – a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. E’ inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018 (comma 670);
- l’incremento della dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo (comma 997);
- l’adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (commi 1144- 1149).
- l’estensione del credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (nuovo comma 131).
Tra le misure di carattere generale di maggiore interesse per le imprese agricole, si segnala:
- l’incremento di 145 milioni di euro per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti
- l’estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d’imposta Transizione 4.0 per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo (commi 1051-1052).
- una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione, di cui viene gradualmente diminuito lo scontro fiscale (nuovi commi 1124-1126);
- modifica della disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendone la decorrenza al 1° gennaio 2022 (comma 1086);
- modifica della plastic tax, al fine tra l’altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore dell’imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (commi 1084-1085);
- estensione dello sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni;
- estensione in via sperimentale per il biennio 2021-2022, a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (commi 16-19);
- la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell’operatività della misura sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), nonché il prolungamento da 10 a 15 anni – su richiesta dell’interessato – della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (commi 206, 208, 210-212 e 216); la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (comma 207).