Dichiarazione di giacenza
Con il D.M. n. 7130 del 25 luglio 2018 si stabilisce che per la campagna 2017/2018 è data la possibilità, per coloro che detengono il registro telematico, di presentare la dichiarazione di giacenza utilizzando le informazioni presenti nel registro stesso. In tal caso la dichiarazione sarà automaticamente generata nel sistema con una procedura adottata da AGEA ed alla quale sono tenuti ad uniformarsi tutti gli organismi pagatori. L’uso del registro telematico ai fini della dichiarazione è opzionale. Per coloro che non sono obbligati a detenere il registro telematico o che non vogliono utilizzare l’opzione descritta in precedenza sarà possibile utilizzare la consueta procedura di presentazione delle dichiarazioni. Si ricorda, ad ogni modo, che la dichiarazione potrà essere presentata, come tutti gli anni, dal 1 agosto al 10 settembre.
Settore d’imposta del vino.
Riferimento: D.Lgs. n. 504/95, art. 37, comma 1-bis. D.M. 27.03.2001 n. 153. Contabilità depositario autorizzato. Concentrazione in unica scadenza dei termini di adempimento degli obblighi.
L’art. 8 comma 1 del D.M. 153/2001, recante disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino, prescrive che il depositario autorizzato presenta il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce; l’obbligo viene quindi fatto decorrere a partire dal 31 luglio, data di chiusura dell’anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti, quindi la scadenza sarebbe il 15 agosto. Essendo però stato fissato al 10 settembre il termine della presentazione delle dichiarazioni di giacenza e tenendo conto che nel caso di registri tenuti in forma telematica le disposizioni di attuazione contemplano un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni (superando quindi la scadenza del 15 agosto come sopra determinata), la circolare 6/D prot. 83700 del 26 luglio 2018 dell’Agenzia delle Dogane dispone che gli esercenti depositi fiscali di vino presentano annualmente agli Uffici delle Dogane entro la data del 10 settembre il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, unitamente al bilancio di materia ed al bilancio energetico prescritti nelle lettere b) e c) del comma 4 del D.M. 153/2001. Questo per concentrare l’adempimento in unica scadenza, unitamente alla presentazione delle dichiarazioni di giacenza.
Trasmissione telematica delle planimetrie alla ICQRF.
Con nota n. 571 del 13 luglio 2018 l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari rende nota l’attivazione di una nuova funzionalità nel registro telematico vitivinicolo che semplifica la procedura di presentazione delle planimetrie per gli stabilimenti e cantine di capacità superiore ai 100 ettolitri. Si consente infatti l’invio della planimetria in formato grafico unitamente alla registrazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 Hl per i soggetti obbligati ai sensi della Legge n. 238/2016, art. 9 comma 2. In questo modo si ottempera all’obbligo direttamente tramite il registro telematico. Nella nota sopra richiamata si specifica inoltre che nella sezione “Guida alla tenuta del registro” sono riportate tutte le indicazioni sulle modalità di trasmissione.