“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è quanto prevede il decreto-legge approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Le norme del decreto, ed in particolare le prescrizioni contenute nell’art. 3 relative al settore privato, hanno effetto anche nei luoghi di lavoro e nei confronti dei lavoratori del settore agricolo.
L’obbligo del possesso di green pass per accedere ai luoghi di lavoro riguarda oltre i lavoratori subordinati anche “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro “anche sulla base di contratti esterni”. Sono quindi ricompresi i lavoratori parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni (appalto d’opera o di servizi).
Lo stesso obbligo vige anche in agricoltura e la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati (operai, anche a tempo determinato, impiegati, quadri e dirigenti), parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc.), prestatori con contratto di prestazione occasionale (cd. voucher), liberi professionisti chiamati a svolgere attività in azienda, nonché lavoratori autonomi agricoli e loro coadiuvanti familiari.
La certificazione verde COVID-19 qualora emesso al termine del ciclo di vaccini, ha validità di 12 mesi e si ottiene automaticamente nei seguenti casi:
1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino, con rilascio immediato del green pass.
3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
I datori di lavoro a dovranno salvaguardare il rispetto delle prescrizioni e definire quindi, entro il 15 ottobre, le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovranno essere collocati, preferibilmente, all’accesso dei luoghi di lavoro, attraverso l’individuazione di soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
Le nuove norme stabiliscono che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso.
L’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, comunque, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.
Il decreto prevede inoltre che “le imprese con meno di quindici dipendenti, hanno la possibilità di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, a partire dal 6° giorno di carenza di certificazione, per un periodo fino a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, nell’ipotesi in cui assumano altro dipendente in sostituzione.
La sospensione, per il periodo previsto (10+10 giorni) resta efficace anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse, successivamente al provvedimento di sospensione, acquisire la certificazione.
Per le modalità di verifica potrebbe essere utilizzata l’app «VerifiCa19, quella già in uso ad es. in ristornati e bar.
Si ricorda che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.
La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
Si precisa che il costo dei tamponi rimane a carico dei lavoratori, non essendo stato previsto nessun obbligo in tal senso per i datori di lavoro.
Il decreto-legge interviene però per calmierare il costo dei “tamponi” al fine di agevolare la certificazione verde da parte dei lavoratori non vaccinati, prevedendo che le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie assicurino, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo modalità e prezzi previsti in un apposito protocollo d’intesa.
L’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 somministrati nelle farmacie o nelle strutture sanitarie convenzionate è invece garantita ai soli soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-Cov-2 sulla base di idonea certificazione medica secondo criteri indicati dal Ministero della salute con apposita circolare.
Sarà nostra cura aggiornarvi appena verranno pubblicate le linee guida ufficiali da parte del Governo