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DECRETO MINISTERIALE PER LO STOCCAGGIO PRIVATO DEI VINI DI QUALITA’

In data 26 novembre è stato pubblicato il D.M. che prevede aiuti per lo stoccaggio privato di vini sfusi di qualità, certificati o atti a divenire DOCG e DOC alla data di pubblicazione del D.M., e a IGT, risultanti dal registro telematico alla medesima data di pubblicazione e detenuti in impianti ubicati nel territorio nazionale.

L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 26/11/2020 prot n. 9341040.

L’importo dell’aiuto è determinato in:

  • 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
  • 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.

Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti alla data del 31 luglio 2020 presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, come risultanti dalla dichiarazione di giacenza e riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 26/11/2020 prot n. 9341040. Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA a partire dal 30 novembre e fino al 4 dicembre 2020.

Le domande per lo stoccaggio dei vini di qualità, precisiamo che le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

– le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;

– il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).

Ciascuna domanda fa riferimento ad un singolo stabilimento identificato e censito nel registro telematico del produttore stesso o di altro soggetto, che dovrà essere indicato in domanda, che detiene il quantitativo di vino per cui si richiede lo stoccaggio, in nome e per conto del produttore richiedente.

Al termine del periodo di presentazione indicato, AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il contributo erogabile supera l’importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse, i produttori perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:

– l’indicazione dei vasi vinari in cui i vari quantitativi sono detenuti;

– per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data;

– eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

L’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda.

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di accesso alla misura prima della pubblicazione delle domande ammesse. I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia ad AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio CAA dove è stata presentata la domanda di aiuto.

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di accesso alla misura con richiesta di pagamento anticipato, ai fini della liquidazione anticipata dell’aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell’OP AGEA per un importo pari al 110% dell’aiuto ammissibile, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DM 26/11/2020 prot. n. 9341040. La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA a partire dal 10 gennaio 2021, redatta in maniera conforme al fac-simile pubblicato.

Al termine del periodo di stoccaggio, successivamente a tutte le necessarie verifiche, l’OP AGEA procede con il pagamento dell’aiuto ai beneficiari aventi diritto.

Il pagamento dell’aiuto anticipato è subordinato alla verifica da parte dell’AGEA:

– della presenza e conformità della garanzia;

– della sottoscrizione in originale della garanzia da parte dell’Ente garante e del richiedente contraente;

– della validità della garanzia da parte della Direzione Generale dell’Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema;

– dell’esito positivo dei controlli, di cui al paragrafo 10 dell’allegata Circolare.

 

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