Nella G.U.N. 230 del 16 settembre 2020 è stato pubblicato il DM 6 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta della carni suine trasformate”.
Il DM entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione e sarà valido in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
I prodotti alimentari a cui si applica la disposizione nazionale sono carni suine macinate, separate meccanicamente (wurstel) le preparazioni di carni suine (tortellini e ragù) i prodotto a base di carne suina (prosciutti e salami).
Il nuovo decreto prevede che sulle etichette degli alimenti trasformati a base di carni suine siano indicati il “Paese di nascita: (nome del paese)”, il “Paese di allevamento: (nome del paese)” e il “Paese di macellazione: (nome del paese)” degli animali. Nel caso in cui la carne provenga da maiali nati, allevati e macellati in un unico paese, può essere usata l’indicazione “Origine: (nome del paese)”, e se il paese in questione è l’Italia può essere utilizzata la dicitura “100% italiano”. Se invece la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati europei o extra-europei, possono essere usate le indicazioni “Origine: UE”, “Origine: extra UE” e “Origine: Ue e extra UE”.
L’indicazione dell’origine deve essere riportata nel campo visivo principale in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile.