A seguito della circolare del 14 aprirle 2021 il MASE ha chiarito definitivamente che ai sensi DLGS 116/2020 i rifiuti dell’attività agrituristica sono speciali e come tali non possono essere assimilati ai rifiuti urbani anche se simili: pertanto, devono essere smaltiti in regime privatistico con un soggetto abilitato allo smaltimento di tali rifiuti, fosse anche l’azienda municipalizzata che svolge il servizio di raccolta anche dei rifiuti urbani. Per questo motivo non è più esigibile la tari né per la sua parte fissa né tantomeno per quella variabile.
Pubblichiamo i documenti di Dario Giardi, Servizio Politiche sviluppo sostenibile e innovazione e Sostenibilità ed economia circolare di Confagricoltura, relativi all’incontro online “Quale Tari è dovuta per l’agriturismo?”
Gli uffici di Confagricoltura Umbria sono a disposizione delle aziende associate per fornire assistenza e aggiornamenti in materia di Rentri e della Tari