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CASSA INTEGRAZIONE AGRICOLA PER ECCEZIONALI EVENTI CLIMATICI

La legge 101 del 12/7/2024 ha replicato una misura straordinaria, già adottata nell’estate scorsa, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore.

Sino al 31 dicembre 2024, è stata prevista la possibilità di utilizzare la CISOA anche per metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a seguito di eccezionali eventi climatici. In sostanza, non è necessario che l’attività sia completamente sospesa nella giornata, ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero per poter accedere al trattamento di integrazione salariale agricolo per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI). Con tale previsione, da un lato viene resa possibile la prosecuzione dell’attività (seppur in misura ridotta), e dall’altro viene garantito ai lavoratori un sostegno al reddito per le ore di lavoro non prestate.

La norma dispone anche la “neutralizzazione” di tali periodi di trattamento ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CISOA che, come noto, sono stabiliti dalla vigente normativa in 90 giornate l’anno. In pratica le giornate di integrazione dovute per l’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA.

È opportuno precisare che la misura in commento, pur essendo stata emanata per fronteggiare l’emergenza caldo di questo periodo, riguarda più genericamente “eccezionali situazioni climatiche” che potrebbero verificarsi fino al 31 dicembre 2024.

Si evidenzia infine che diverse Regioni, tra cui l’Umbria, hanno già emanato nelle scorse settimane apposite ordinanze con le quali vietano il lavoro all’aperto, al superamento di determinati parametri di rischiosità, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, fino al 31 agosto 2024.

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