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RAEE FOTOVOLTAICI CONTO ENERGIA

INDICAZIONI OPERATIVE E VALUTAZIONI SULLE DIVERSE MODALITA’ DI SMALTIMENTO (ADESIONE A SISTEMA COLLETTIVO O GSE)

In considerazione dell’imminente scadenza del 30 giugno p.v., entro la quale i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia (art. 6, comma 2-quater, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51 (Legge di conversione del 3 luglio 2023 n. 87) devono comunicare al GSE la volontà di aderire a un sistema collettivo per garantire la gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, si riportano alcune indicazioni operative e valutazioni sulle diverse modalità di smaltimento.

Ricordiamo che tale possibilità è stata prevista dal D.lgs 118/2020 e che la scadenza al 30 giugno si applica agli impianti di potenza nominale superiore o pari a 10 kW (c.d. “impianti professionali”), entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2013, nonché agli impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW (c.d. “impianti domestici”) entrati in esercizio negli anni dal 2005 al 2010. Restano invariate le tempistiche di comunicazione previste per le altre fattispecie di impianti, indicate nelle “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (allegato I)[1].

 

Si segnala che le comunicazioni di avvenuta adesione all’opzione prevista dal D.lgs. 118/2020, con la relativa documentazione[2], dovranno essere inviate al GSE esclusivamente via PEC all’indirizzo opzioneRAEEftv@pec.gse.it indicando nell’oggetto della comunicazione: “Impianto FTV CE n. XXXXXX – Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici D.lgs. 118/2020″. Il punto 8.3 delle “Istruzioni operative” mette a disposizione un facsimile di comunicazione.

L’opzione è una facoltà e non un obbligo e deve essere esercitata dal soggetto responsabile e non dal produttore dei pannelli.

 Il Dl energia ha previsto, infatti, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possano decidere se prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento, tramite il processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE, o, in alternativa, mediante la partecipazione a un Sistema Collettivo.

 Qualora non si dovesse esercitare quest’ultima opzione, il GSE continuerà a trattenere le quote a garanzia o inizierà nei casi in cui il processo di trattenimento non sia ancora stato avviato.

Fino a poco tempo la garanzia versata nei fondi fiduciari “Trust” dei Consorzi e quella trattenuta dal GSE avevano lo stesso valore, ossia 10 euro a modulo da smaltire. Con la conversione in legge del DL Energia le cose sono cambiate. L’importo della quota da trattenere da parte del GSE è pari a 20 euro/modulo, ovvero il doppio rispetto al valore della garanzia da versare al Sistema Collettivo (10 euro/modulo) in caso di adesione allo stesso, ai sensi del D.lgs. 118/2020.

 GSE vs Sistemi collettivi

Il Soggetto Responsabile può scegliere di farsi direttamente trattenere dal GSE la quota di garanzia finanziaria oppure può evitare la trattenuta aderendo ad un Sistema Collettivo riconosciuto e autorizzato dal MASE, versando la garanzia finanziaria direttamente nel fondo fiduciario (Trust) dello stesso. Dei 10 euro/modulo versati, il 20 % è trattenuto dal Consorzio mentre l’80% finisce nel Fondo Trust.

Nel caso il soggetto responsabile si sia avvalso del GSE e decida poi di aderire ad un sistema collettivo comunicherà, la sua scelta al GSE e riceverà il rimborso o direttamente o trasferendo i soldi al Trust del consorzio scelto.

Aspetto importante da sottolineare per comprendere le differenze tra GSE e Sistemi collettivi è che la trattenuta GSE ha titolo puramente cauzionale, non comprende alcun servizio tanto che spetta poi al Soggetto Responsabile fornire la documentazione completa circa l’avvenuto corretto smaltimento di tutti i pannelli FV dell’impianto. Le spese di smaltimento dei pannelli sono, pertanto, a carico del Soggetto Responsabile dell’impianto.

La quota da versare nel Trust del sistema collettivo viene, invece, fatturata e corrisponde all’acquisto di un servizio e per le aziende è fiscalmente deducibile (in fase di redazione del bilancio). Per gli impianti composti da almeno 100 pannelli FV è generalmente possibile rateizzare il versamento in 5 anni (2 euro/pannello FV all’anno). Come detto, la quota versata viene vincolata in un Trust appositamente costituito, monitorato da un garante terzo e non pignorabile né accessibile fino all’avvenuto smaltimento dei pannelli. La quota copre per legge i costi del servizio di ritiro in loco, trasporto, trattamento e recupero dei pannelli FV, inclusa la gestione amministrativa dell’operazione.

Inoltre, il Soggetto Responsabile potrà richiedere il servizio al Sistema Collettivo quando ne ha bisogno, senza limiti di tempo o di numero di ritiri (quindi il Consorzio generalmente interviene anche per ritiri parziali).

Come si aderisce a un Consorzio?

Il Soggetto Responsabile può aderire al Sistema Collettivo RAEE creando il proprio account sul portale prescelto, seguendo una procedura molto semplice che ricalca quella di un semplice account e-mail. Durante l’adesione è possibile scaricare copia del Contratto prima di accettarlo. La registrazione e garanzia dell’impianto invece può essere effettuata dopo il completamento di questa procedura di adesione. Terminata la registrazione e garanzia dell’impianto, il Consorzio produce la documentazione necessaria per compilare la pratica e comunica al GSE l’adesione al Sistema Collettivo. In questo modo si determina l’impossibilità da parte del GSE di trattenere le quote o che quanto già trattenuto venga restituito. Per ogni impianto registrato viene rilasciato il Certificato di Garanzia – che conferma la presa in carico del futuro smaltimento dei pannelli FV. Inoltre, il Trustee (il Garante del Fondo Trust) rilascia un “Attestato di Versamento” nel quale conferma la ricevuta della quota e quanto è stato vincolato per ciascun pannello.

Criteri utili per la scelta del Consorzio

Quando si aderisce a un Consorzio si sottoscrive un contratto di servizio. Le condizioni economiche tra Consorzi sono sostanzialmente identiche e anche la copertura territoriale. Ecco perché è importante, a parità di queste condizioni, scegliere sistemi collettivi affidabili e con comprovata storia alle spalle. È importante vedere il volume di affari, i RAEE gestiti, quali sono i loro soci per capire se ci sono importanti aziende produttrici. Fondamentale infatti verificare che i consorzi non siano solo degli operatori finanziari. Fondamentale poi verificare anche che il loro trust sia slegato alle vicissitudini societarie e che abbiano sistemi di controllo anche esterni al Consorzio stesso.

Se il consorzio fallisse o uscisse dal mercato, infatti, anche se il trust non è pignorabile e dovrebbe restare indenne in caso di insolvenza del Consorzio, non è molto facile riacquisire le somme versate né tantomeno è così certo che il Trustee renderà disponibile le somme versate ad un altro Sistema Collettivo subentrante che si occuperà della gestione del fine-vita.

I consorzi per essere riconosciuti devono avere specifiche caratteristiche. In particolare devono essere:

  • consorzi no profit;
  • dotati di uno statuto conforme allo statuto-tipo ed approvato dal MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica);
  • iscritti al registro AEE:
  • iscritti al Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) se gestori anche di pannelli PV domestici;
  • dotati di un Trust conforme alle specifiche del Disciplinare tecnico del GSE del 2012 e gestito ed alimentato secondo i principi ivi riportati.

Tendenzialmente far riferimento a quelli del Cdc RAEE assicura che siano operatori più solidi:

https://www.cdcraee.it/sistema-raee/attori-del-sistema-raee/sistemi-collettivi/

Nel caso di attivazione dell’Opzione Consorzio è bene valutare, inoltre, attentamente le clausole contrattuali proposte in tema di:

  • conferma del versamento complessivo della quota (10 €) nel Trust;
  • costi amministrativi per la gestione della pratica da parte del Consorzio, non compresi nella quota a garanzia;
  • attività operative incluse ed escluse. Solitamente raccolta trasporto e smaltimento sono coperto ma potrebbe non essere previsto lo smontaggio dei moduli);
  • manleve e responsabilità;
  • gestione finanziaria del Trust;
  • destinazione eventuali avanzi post gestione;
  • cosa succede in caso di non capienza del contributo o in caso di liquidazione del Consorzio;
  • eventuale restituzione del contributo a seguito di vendita dei moduli come AEE usate ed esportazione.

[1] Per impianti di tipologia professionale, laddove si intenda aderire all’opzione prevista dal D.lgs. 118/2020, la documentazione necessaria per comunicare l’adesione a un Sistema Collettivo dovrà essere inviata entro l’ultimo trimestre del decimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto; qualora quest’ultima non venga inviata entro il periodo sopraindicato o non venga in ogni caso inviata, il GSE procederà a trattenere le quote.

[2] Allegato 8.3 (come da modello presente nel paragrafo 8.3) sottoscritto dal Soggetto Responsabile e controfirmato dal Sistema Collettivo; Certificato di partecipazione al Sistema Collettivo, recante le informazioni di dettaglio (marca, modello e matricole) dei moduli installati e garantiti, riconducibili allo specifico impianto; copia, in formato .xls, dell’elenco dei moduli garantiti presso il Sistema Collettivo, così come riportati nel Certificato di partecipazione, e recante le informazioni di dettaglio dei pannelli (marca, modello e matricole).

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