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CONTRATTO DI FILIERA: SETTORE FORESTALE

Pubblicato il 26 aprile 2023 il bando dei Contratti filiera settore forestale relativo all’applicazione del Decreto Masaf n. 48567 del 31 gennaio 2023 (G.U. del 23.03.2023 n. 70) riguardante la disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR Fondo complementare – Contratti filiera settore forestale.

Soggetti beneficiari

Sono i silvicoltori privati (SOLO AZIENDE CON CODICE ATECO PRINCIPALE 02 – SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA’ FORESTALI), i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell’accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:

  • proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
  • imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;
  • organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  • società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno; imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.

Il contratto di filiera deve avere il carattere di multiregionalità che è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome e quando l’importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non supera il 95% del totale dei costi ammissibili del contratto di filiera

Soggetti proponenti

Sono gli unici interlocutori del Ministero per il contratto di filiera da loro presentato, che possono essere:

  • società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;
  • organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;
  • enti pubblici;
  • società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;
  • imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
  • associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  • reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  • gli accordi di foresta già sottoscritti al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Massimali e spese ammissibili

  • L’importo complessivo degli investimenti ammissibili non può superare 1.200.000,00 €.
  • Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale con procedura a “sportello” applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, fino all’esaurimento delle risorse stanziate secondo la procedura istruttoria a decorrere dalle ore 10.00 del 1° giugno 2023 fino alle ore 10.00 del 15 giugno 2023.
  • Le agevolazioni saranno così concesse:
    • Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno – Intensità di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE-27; 40% dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni. Spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000,00 €.
    • Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale – Intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste. Nel caso, invece, di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE-27; 40% dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni. Spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000,00 €.
    • Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell’arboricoltura da legno sostenibili – Intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili. Spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000,00 €.
    • Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno – Intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili. Spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000,00 €.

Cumulabilità

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «de minimis» e con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni del RRF (Recovery and Resilience Facility):

  1. a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
  2. b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nel presente decreto.

Per maggiori informazioni e manifestazioni di interesse si prega di scrivere una mail a lorenzo.gragnoli@confagricolturaumbria.it

Definizioni importanti

a) «Accordo di filiera»: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento;

b) «Accordi di foresta»: contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 4-quinquies.1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

c) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del Soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma di intervento, integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;

f) «Filiera forestale»: l’insieme delle fasi di utilizzazione e produzione forestale e dell’arboricoltura da legno, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti forestali legnosi e da esso derivati;

g) «Impresa forestale»: impresa di cui all’articolo 3 comma 2 lettera q) del decreto legislativo n.34 del 3 aprile 2018, iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale;

h) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

i) «Orientamenti»: Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

j) «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri previsti nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 35, n. 13 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01;

k) «Prodotti forestali»: i prodotti derivati dalla gestione e utilizzazione delle foreste e dell’arboricoltura da legno che comprendono il legno e i prodotti da esso derivati, a fini industriale, artigianale ed energetico elencati nell’allegato al Regolamento (UE) 995/2010 con un codice secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed i prodotti da esso derivati che, completati i cicli di riuso, riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento;

l) «Progetto»: l’insieme degli interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera e volto a perseguire gli obiettivi del Programma di intervento;

m) «Programma di intervento»: l’insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;

n) «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e i suoi allegati tecnico amministrativi, emanato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

o) «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;

p) «Soggetti della filiera»: i soggetti che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

q) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;

r) «Tassi di riferimento e di attualizzazione»: tassi calcolati in base alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

s) «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, lavorazione, produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni forestali e l’ottenimento del prodotto finale, eseguite dalle imprese artigianali, dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ecc.

t) «Utilizzazioni forestali»: l’intera serie di operazioni di produzione, abbattimento, allestimento (sramatura, sezionamento o depezzatura, eventuale scortecciatura), concentramento, esbosco e prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura da legno o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compresa produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).

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