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DECRETO TRASPARENZA: NUOVI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

 D.lgs. n. 104/2022 –  Modifiche alla normativa sull’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio, è stato pubblicato il d.lgs. n. 104/2022 (cd. decreto trasparenza) con il quale lo Stato italiano dà “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.
Il provvedimento modifica significativamente la normativa in materia di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro sulle condizioni contrattuali e normative, comportando un notevole appesantimento degli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro. La nuova normativa, infatti, incrementa sensibilmente il numero di informazioni che devono essere fornite al lavoratore.
L’entrata in vigore di questi nuovi onerosi adempimenti è stata prevista per il 13 agosto, nel pieno delle campagne di raccolta in agricoltura, ove si concentra la maggior parte delle attivazioni dei rapporti di lavoro stagionale, a partire da quelle relative alle attività di vendemmia.

Contenuti delle comunicazioni del datore di lavoro
Con riferimento alle informazioni che devono essere fornite al lavoratore, la nuova norma, oltre a quanto già previsto dalla precedente disciplina, obbliga ad informare il lavoratore sui seguenti elementi:
– il diritto di ricevere formazione;
– la durata degli altri congedi retribuiti oltre alle ferie;
– il diritto di essere informato sull’orario normale e straordinario di lavoro e di conoscere la prevedibilità dell’impiego (programmazione dell’orario normale di lavoro e condizioni del lavoro straordinario) o, nel caso di modalità organizzative imprevedibili, la sua variabilità;
– l’indicazione del contratto collettivo che regola il rapporto e delle parti che lo hanno sottoscritto;
– gli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.

Modalità e tempi di comunicazione delle informazioni
Le comunicazioni devono essere fornite al lavoratore in modo chiaro e trasparente, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Regime sanzionatorio
L’art. 4, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

 

 

 

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