Con ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE vengono limitati gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a:
– coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell’art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
– coloro che risultano essere titolari di LICENZA di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
– coloro che utilizzano a QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;
dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione dello specchio lacustre del Lago Trasimeno (già disciplinato dal PS2 – Ambito A – Piano di Bacino per il Lago Trasimeno approvato con D.P.C.M.del 19 Luglio 2002 – Pubblicato in G.U. n. 203 del 30 Agosto 2002), del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino secondo lo schema riportato nel documento